Art. 7
7 / 13Modalità, requisiti e condizioni per il rilascio della concessione di conformità metrologica
In vigore dal 1 set 2000
Modalità, requisiti e condizioni per il rilascio
della concessione di conformità metrologica
1. Il fabbricante deve presentare alla camera di commercio apposita domanda di concessione, contenente:
a) l'indicazione delle categorie di strumenti per i quali intende utilizzare la procedura della dichiarazione di conformità;
b) l'indicazione dei marchi e dei sigilli di protezione che intende utilizzare;
c) le modalità che si intendono seguire nella legalizzazione degli strumenti;
d) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dal sistema di garanzia della qualità, nonché quello di mantenerlo in efficienza;
e) l'impegno di adempiere agli obblighi derivanti dalla concessione;
f) l'impegno a conservare copia dei certificati di conformità metrologica degli strumenti legalizzati;
g) l'indicazione dei responsabili delle procedure di qualità e degli aspetti metrologici legali;
h) l'indicazione dell'organismo che, su incarico del fabbricante ha certificato la conformità del sistema di garanzia della qualità alle norme armonizzate e comunitarie o equivalenti;
i) dichiarazione dell'organismo di certificazione di soddisfare le condizioni previste dalle lettere a) e b) dell' e l'impegno di cui alla successva lettera c) del medesimo articolo;
l) la natura e le modalità del rapporto intercorrente con detto organismo, il cui contenuto non alteri le funzioni di garanzia di quest'ultimo.
2. L'anzidetta certificazione di conformità, di cui al comma 1, lettera h), è assunta come base per il rilascio della concessione.
3. Il fabbricante mette a disposizione dell'organismo di certificazione e della camera di commercio tutte le informazioni necessarie, in particolare, la documentazione sul sistema di garanzia della qualità e quella relativa ai progetti degli strumenti per i quali intende utilizzare la concessione.
4. Il sistema di garanzia della qualità della produzione deve convalidare la conformità nel tempo della produzione agli standard metrologici indicati nei provvedimenti di ammissione a verifica prima, nonché a quello di concessione.
5. Tutte le disposizioni, i requisiti e gli elementi adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico, ordinato e per iscritto, sotto forma di procedure, metodi ed istruzioni. La documentazione deve consentire una comprensione chiara ed univoca dei programmi, dei piani, dei manuali e dei verbali riguardanti la qualità. Tale documentazione deve contenere in particolare, un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di qualità della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri della direzione dell'impresa per quanto concerne la qualità del prodotto;
b) del processo di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità delle azioni sistematiche che verranno messe in atto;
c) degli esami e delle prove che verranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della loro frequenza;
d) degli strumenti atti a controllare il conseguimento della qualità richiesta del prodotto ed il reale funzionamento del sistema di garanzia della qualità.
6. La camera di commercio competente entro sessanta giorni dalla richiesta emette il provvedimento di concessione; l'eventuale provvedimento di rifiuto deve essere motivato e deve contenere l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
7. Il fabbricante informa l'organismo di certificazione e la camera di commercio competente circa qualsiasi aggiornamento del sistema di qualità intervenuto a seguito di cambiamenti, quali l'adozione di nuove tecnologie o nuove concezioni della qualità.
8. Restano salve le disposizioni di cui agli del Regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e sue successive modificazioni ed integrazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-28;179#art-7