Art. 5
5 / 13Principio di mutuo riconoscimento
In vigore dal 1 set 2000
1. Per gli strumenti di cui al precedente , legalmente prodotti e/o commercializzati nei Paesi membri CE o dello Spazio economico europeo, la verifica prima disciplinata dal presente regolamento non viene effettuata se i risultati delle prove eseguite nel Paese membro CE o dello SEE siano a disposizione delle autorità italiane competenti, e garantiscano un livello di tutela dell'obiettivo perseguito equivalente a quello previsto dalla legislazione nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:2000-03-28;179#art-5