Art. 8 · lnterruzione del funzionamento
Capo II

Art. 8

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lnterruzione del funzionamento

In vigore dal 11 ott 2000
1. In caso di interruzione del funzionamento del sistema informatico l'ufficio provvede alla ricezione degli atti apponendo su ciascuno di essi la data, l'ora, se richiesta dalla legge o dalla natura dell'atto, e un numero progressivo provvisorio. Gli atti vengono, successivamente inseriti nel sistema informatico secondo l'ordine risultante dalla data e dal numero provvisorio. 2. Se gli uffici preposti alla ricezione degli atti sono in numero superiore ad uno, l'ordine di inserimento degli atti depositati è indicato dalla data di deposito, dal numero progressivo che contrassegna il terminale esistente presso l'ufficio che ha ricevuto l'atto e dal numero provvisorio.
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