Art. 3 · Tenuta dei registri
Capo I

Art. 3

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Tenuta dei registri

In vigore dal 11 ott 2000
1. I registri sono tenuti in modo informatizzato secondo le regole procedurali. 2. La conformità alle regole tecniche e alle regole procedurali è certificata dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all' del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, del Ministro della giustizia prima della messa in uso del sistema. 3. La competente articolazione del Ministero della giustizia o del diverso Ministero presso cui i registri di cui all' sono istituiti può, su richiesta motivata del capo dell'ufficio interessato e sentito il responsabile dei sistemi informativi automatizzati, autorizzarne la tenuta su supporto cartaceo.
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