Capo I
Art. 1
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In vigore dal 11 ott 2000
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
e
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 399, di delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari;
Visto l' della disposizione anzi citata che prevede la tenuta in forma automatizzata dei registri degli uffici giudiziari;
Visto l' del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia sono stabiliti i modelli dei registri da tenere nelle cancellerie dei tribunali ordinari e delle sezioni distaccate nonché le modalità di iscrizione delle cause civili;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell', comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748, recante il regolamento sulle modalità applicative del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in relazione all'Amministrazione della giustizia;
Visto l' della legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla efficacia degli atti e documenti formati con strumenti informatici e telematici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, recante il Regolamento circa i criteri e le modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, ai sensi dell', comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 giugno 1999;
Sentito il parere reso dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in data 19 novembre 1999;
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2000;
Viste le comunicazioni n. LAS 451 U-4/16-5 del 28 febbraio 2000 e n. LAS 1709 U-4/16-5 dell'8 agosto 2000, inviate al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell', comma 3, della legge n. 400 del 1998;
Adotta
il seguente regolamento:
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Definizioni
1. Agli effetti del presente regolamento, si intende per:
a) "registri": i registri tenuti, a cura delle cancellerie o delle segreterie, presso gli uffici giudiziari, ovvero i registri previsti da codici, da leggi speciali o da regolamenti, comunque connessi all'espletamento delle attribuzioni e dei servizi svolti dall'Amministrazione della giustizia;
b) "atti": gli atti formati o comunicati dalle cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari;
c) "tenuta dei registri": la formazione, l'uso, la conservazione, la custodia, l'esibizione di registri;
d) "regole tecniche": le regole emanate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi del decreto Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;
e) "codice di identificazione": il codice idoneo ad assicurare l'identificazione della persona che accede ai registri;
f) "regole procedurali": le regole emanate, in ossequio alle esigenze relative alla integrità fisica e logica dei dati, con decreto del Ministro della giustizia sulla tipologia dei dati stessi da inserire negli atti e nei registri anche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1994, n. 748;
g) "responsabile dei sistemi informativi automatizzati": il dirigente generale o equiparato di cui all' del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
Storico versioni
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