Art. 8 · Trasferimento di graduatoria
Titolo II

Art. 8

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Trasferimento di graduatoria

In vigore dal 1 giu 2000
1. Il personale incluso nelle graduatorie permanenti di cui all' può chiedere annualmente il trasferimento nella corrispondente graduatoria di altra provincia. Il trasferimento in altra provincia comporta automaticamente il depennamento dalla graduatoria di provenienza. 2. Il personale di cui al comma 1 si inserisce nella graduatoria della nuova provincia prescelta in coda a coloro che vi si trovano già inclusi. 3. Nel caso di più aspiranti al trasferimento, gli stessi sono graduati tra loro in base al punteggio con il quale erano inclusi nella graduatoria di provenienza.
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urn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:2000-03-27;123#art-8