Art. 7
7 / 9Conguaglio dei contributi sui mutui
In vigore dal 10 mag 2000
1. Per i mutui agevolati assistiti da contributi concessi ai sensi di normativa antecedente alla legge 5 agosto 1978, n. 457, per i quali non sia stato ancora corrisposto per intero agli istituti il conguaglio previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 27 maggio 1975, n. 166, l'operazione di rinegoziazione dei mutui, riducendo l'onere originario a carico dello Stato, comporta il venir meno dell'obbligo di corrispondere agli istituti stessi il conguaglio per il periodo successivo.
2. La corresponsione del conguaglio dovuto agli istituti fino alla data della rinegoziazione avviene unicamente ed in via definitiva mediante compen-sazione fra il credito maturato dagli istituti stessi e quello maturato dagli enti con riferimento ai predetti mutui agevolati.
3. Nel caso di attivazione della rinegoziazione da parte dell'ente, i mutuatari beneficiari dei contributi indicati al comma 1, i quali non abbiano ancora prov-veduto alla presentazione dell'attestato di possesso dei requisiti soggettivi previsto dall' della legge 1o novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, sia che vogliano mantenere il mutuo al tasso originario, sia che vogliano aderire alla rinegoziazione, sono tenuti a presentare all'istituto, ai fini dell'inoltro all'ente, l'autocertificazione comprovante il possesso dei predetti requisiti entro trenta giorni dalla richiesta da parte dell'istituto stesso.
Storico versioni
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