Art. 4 · Rideterminazione delle rate del piano di ammortamento

Art. 4

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Rideterminazione delle rate del piano di ammortamento

In vigore dal 10 mag 2000
1. Gli istituti rideterminano sulla base del nuovo tasso le sole quote di interesse per il restante periodo temporale, mantenendo invariate le quote di capitale del piano di ammortamento originario. Gli istituti imputano al mutuatario ed all'ente la rispettiva quota di competenza secondo le percentuali stabilite dalla legge di riferimento. 2. Il tasso a carico del mutuatario non dovrà risultare superiore a quello previsto nell'operazione originaria. In caso contrario la quota eccedente sarà posta a carico dell'ente, a condizione che l'onere derivante per il medesimo da tutte le operazioni di rinegoziazione non sia superiore ai limiti di stanziamento anteriori alla rinegoziazione stessa.
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