Art. 1
1 / 3In vigore dal 15 giu 2000
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che all'articolo 9, comma 1, prevede l'obbligo per i concessionari della riscossione di versare, entro il 15 dicembre di ogni anno, il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo;
Visto il successivo comma 2 del predetto articolo 9, che prescrive che con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, vengono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa;
Visto il comma 4 del suddetto articolo 9, che dispone che per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1, è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997, lire 1.500 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.500 miliardi per l'anno 1999;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, concernente la modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, che, tra l'altro, agli , prevede le diverse entrate da riscuotersi da parte dei concessionari del servizio di riscossione a decorrere dal 1o gennaio 1998;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;
Considerato che la percentuale dell'anticipazione cui sono tenuti i concessionari ed i commissari governativi delegati alla riscossione, è stata fissata a regime al 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente, e che per l'anno 1999, l'anticipazione deve garantire complessivamente maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 1.500 miliardi;
Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 26 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 281 del 30 novembre 1999, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con il quale è stata stabilita, secondo gli importi indicati nell'allegato A allo stesso decreto, la ripartizione tra i concessionari e commissari governativi dell'acconto da versarsi entro il 15 dicembre 1999, sulla base di quanto disposto dal citato articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140;
Considerato che nella colonna corrispondente alle "riscossioni 1998" di cui all'allegato A al predetto decreto interministeriale, recante regolamento, sono state indicate, sulla base dei dati forniti dal sistema informativo, in corrispondenza degli ambiti provinciali di Chieti, Pordenone ed Udine, minori riscossioni rispetto a quelle effettivamente conseguite, risultanti a seguito di ulteriori controlli, operati anche sulla base delle risultanze dei conti giudiziali afferenti le predette concessioni;
Considerato che la quota parte dell'anticipazione che ogni singolo concessionario e commissario governativo della riscossione deve versare entro il 15 dicembre 1999, va determinata in proporzione all'ammontare incassato in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dagli stessi agenti della riscossione nell'anno 1998, a livello nazionale;
Considerato pertanto che occorre procedere ad una rettifica dei dati delle riscossioni conseguite nelle province sopra indicate e, conseguentemente, disporre una diversa ripartizione delle quote dell'anticipazione in parola da corrispondersi da parte di ciascun concessionario e commissario governativo;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2000;
Vista la nota n. 3-3925 del 28 febbraio 2000, con la quale è stata effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento
1. La quota parte dei 6.000 miliardi di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, che i concessionari della riscossione ed i commissari governativi versano entro il 15 dicembre dell'anno 1999, è determinata, in rettifica di quanto disposto con il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante regolamento, del 26 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1999, sulla base del rapporto tra l'ammontare incassato in ciascuna provincia e quello complessivo incassato dagli stessi agenti della riscossione nell'anno 1998 a livello nazionale, così come risulta dalla tabella A che fa parte integrante del presente decreto.
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