Sez. II
Art. 7
7 / 25Importo dei premi
In vigore dal 1 giu 2000
1. L'organismo pagatore corrisponderà i premi fissati dall', paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1254/1999, per un numero di capi non superiore a 598.746, relativamente alla somma dei premi della fascia unica e della prima fascia di età, così come previsto all', paragrafo 4, del regolamento suddetto.
2. Ai sensi dell', paragrafo 4, del precitato regolamento (CE), qualora il numero dei capi pagabili superi quello del massimale nazionale di 598.746 capi, l'organismo pagatore provvede ad operare una riduzione proporzionale per l'anno in questione, al fine di rispettare il plafond stesso, tenendo conto di quanto previsto all' del regolamento (CE) n. 2342/1999. Tuttavia tale riduzione non si applica ai produttori che hanno presentato domanda per un numero non superiore a 25 capi.
3. Se con la riduzione di cui al comma 2 non si rispetti comunque il plafond di cui al comma 1, l'abbattimento proporzionale verrà applicato anche ai produttori che hanno presentato domanda di premio per un numero non superiore a 25 capi, fino al raggiungimento del plafond nazionale.
4. In deroga all', paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1254/1999, e in applicazione del paragrafo 5 dello stesso articolo, il limite di 90 capi per azienda è soppresso.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-03-16;122#art-7