Art. 4 · Identificazione e registrazione degli animali
Sez. I

Art. 4

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Identificazione e registrazione degli animali

In vigore dal 1 giu 2000
1. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi, deve essere identificato e registrato nelle forme prescritte dalla direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996, e dal regolamento (CE) n. 820/97.
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