Sez. I
Art. 4
4 / 25Identificazione e registrazione degli animali
In vigore dal 1 giu 2000
1. Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi, deve essere identificato e registrato nelle forme prescritte dalla direttiva del Consiglio n. 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, recepita con decreto del Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996, e dal regolamento (CE) n. 820/97.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-03-16;122#art-4