Art. 23 · Controlli
Sez. VII

Art. 23

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Controlli

In vigore dal 1 giu 2000
1. L'organismo pagatore, nel programmare i controlli amministrativi e in loco, si attiene a quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 3508/92 e n. 3887/92 e successive modificazioni, istitutivi di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari. 2. Alla correzione di inesattezze, non imputabili a dolo o colpa grave, contenute nelle domande di premio, si provvede ai sensi del citato regolamento (CE) n. 3887/92.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.politiche.agricole.e.forestali:decreto:2000-03-16;122#art-23