Art. 1

Art. 1

1 / 2
In vigore dal 20 lug 2000
IL MINISTRO DELLA SANITÀ Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE, modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n. 261; Vista la direttiva 98/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 ottobre 1998, che modifica la direttiva n. 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva sopracitata; Sentito il Consiglio superiore di sanità che si è espresso nella seduta del 27 ottobre 1999; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nella riunione del 10 gennaio 2000; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 7 febbraio 2000; Adotta il seguente regolamento: 1. Il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, modificato da ultimo con il decreto 24 giugno 1998, n. 261, è modificato come segue: A) all', comma 5, è aggiunta la seguente lettera e): "e) agli enzimi diversi da quelli menzionati negli allegati"; B) all'articolo 15: 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Nei prodotti alimentari possono essere impiegate per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2 solo le sostanze elencate negli allegati IX, X, XI e XII"; 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Gli additivi alimentari elencati nell'allegato IX possono essere impiegati nei prodotti alimentari per gli scopi citati nell'art. 14, commi 1 e 2, ad eccezione di quelli citati nell'allegato X, secondo il principio quanto basta"; 3) il comma 3 è modificato come segue: 1) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) latte (compreso quello intero, scremato e parzialmente scremato), pastorizzato, sterilizzato (compreso il trattamento UHT) e panna intera pastorizzata"; 2) la lettera m) è sostituita dalla seguente: "m) pasta alimentare secca, esclusa la pasta esente da glutine e/o la pasta per diete ipoproteiche ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111"; C) l'allegato IX è modificato come segue: 1) dopo la voce "E 466 Carbossimetilcellulosa" è aggiunta la voce "E 469 Carbossimetilcellulosa idrolizzata enzimaticamente"; 2) dopo la voce "E 640 Glicina e suo sale di sodio" è aggiunta la voce "E 920 L-Cisteina(*)"; 3) dopo la voce "E 948 Ossigeno" è aggiunta la voce "E 1103 Invertasi"; 4) dopo la voce "E 1450 Ottenilsuccinato di amido e sodio" è aggiunta la voce "E 1451 Amido acetilato ossidato"; (*) Può essere usata come agente di trattamento delle farine. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:2000-03-10;183#art-1