Art. 2
2 / 2In vigore dal 12 mag 2000
1. Il limite di età di quaranta anni è elevato:
a) di un anno per i candidati coniugati;
b) di un anno per ogni figlio vivente;
c) di cinque anni per i candidati iscritti all'albo degli avvocati che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense entro il quarantesimo anno di età;
d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che abbiano prestato servizio militare di leva ovvero di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni.
2. Il limite massimo di età non può comunque superare quarantacinque anni, anche in caso di cumulo dei benefici di cui al comma l.
3. Si prescinde dal limite di età per i candidati che siano dipendenti delle pubbliche amministrazioni ancorchè cessati dal servizio.
Il presente decreto munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 6 marzo 2000
Il Ministro: Mattarella Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 13 aprile 2000
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 137
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