Art. 1
1 / 2In vigore dal 12 mag 2000
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che dispone l'abolizione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni;
Ritenuta la necessità che, in relazione alla peculiarità del ruolo della magistratura militare, sia prevista una deroga per il reclutamento degli uditori giudiziari militari volta a stabilire in quaranta anni, conformemente a quanto deliberato dal Consiglio della magistratura militare, il limite di età per la partecipazione ai relativi concorsi;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 novembre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri trasmessa con nota n. UL/3009/D.XV.133 del 1° dicembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
1. Per l'ammissione ai concorsi per esami o titoli a uditore giudiziario militare è richiesta una età non superiore ai quaranta anni.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.difesa:decreto:2000-03-06;102#art-1