Art. 2
2 / 8Procedimento per la concessione
In vigore dal 25 mag 2000
1. L'operatore interessato può presentare alla SIMEST domanda di contributo agli interessi anche prima della data della delibera del consiglio di amministrazione della SIMEST stessa che approva l'acquisizione della partecipazione di quest'ultima nella società o impresa all'estero e comunque non oltre tre mesi successivi alla suddetta data.
2. Le domande di contributo agli interessi sono istruite secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse, semprechè complete della necessaria documentazione.
3. L'attività istruttoria è diretta a verificare il perseguimento degli obiettivi e la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modifiche, la tipologia della partecipazione dell'operatore richiedente nella società o impresa all'estero e, nel caso di apporti in natura, la congruità di tali apporti. Per tale attività possono essere utilizzati i documenti e altri elementi di valutazione acquisiti dalla SIMEST ai fini dell'assunzione della propria partecipazione.
4. L'attività istruttoria e la relativa deliberazione finale del "Comitato agevolazioni" sono definite non oltre sei mesi dalla data di arrivo della domanda completa della necessaria documentazione.
5. Ove le disponibilità finanziarie del Fondo siano insufficienti rispetto alle domande presentate, il "Comitato agevolazioni" provvede ad accogliere prioritariamente le domande avanzate dagli operatori in possesso di certificazione di qualità del prodotto o dell'azienda in attuazione di quanto previsto all'articolo 22, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:2000-03-01;113#art-2