Art. 3
3 / 8Esclusioni
In vigore dal 2 giu 2000
1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i seguenti impianti di incenerimento:
a) inceneritori per carcasse o resti di animali;
b) inceneritori per rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti non siano resi pericolosi dalla presenza di altri costituenti elencati nell'allegato H al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
c) inceneritori per rifiuti urbani che trattino anche rifiuti sanitari contagiosi, a condizione che tali rifiuti non siano mescolati con altri rifiuti resi pericolosi a causa di una delle altre caratteristiche elencate nell'allegato I al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 8 novembre 1997, n. 389 e dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426;
d) inceneritori per rifiuti urbani e inceneritori per rifiuti speciali non pericolosi, a condizione che i rifiuti trattati non siano mescolati con rifiuti pericolosi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:2000-02-25;124#art-3