Art. 5
5 / 6Attività di collaborazione con le camere
In vigore dal 6 mag 2000
1. Per sviluppare le relazioni economico-commerciali italiane con l'estero, le amministrazioni pubbliche esercitano le funzioni di competenza anche mediante la collaborazione con le camere, da rendersi su base convenzionale secondo le forme previste dall'ordinamento.
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Prourn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2000-02-15;96#art-5