Art. 1 · Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia

Art. 1

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Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia

In vigore dal 6 mag 2000
IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO di concerto con IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il "riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" e, in particolare a l'articolo 22, modificato dall'articolo 3-quater del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modifiche, con legge 15 novembre 1995, n. 480, concernente le camere iscritte nell'albo tenuto presso la sezione separata di cui all' dello statuto dell'Unioncamere; Sentiti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Unioncamere; Visto il decreto ministeriale 19 luglio 1996, n. 488, con cui è stato adottato il "regolamento recante norme per l'istituzione e la disciplina dell'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia"; Ritenuto di modificare detto regolamento, sulla base dell'esperienza avuta nella sua applicazione, e di sostituirlo, per chiarezza espositiva, con altro regolamento; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 20 settembre 1999, n. 176/99; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400, effettuato con nota dell'8 ottobre 1999, protocollo n. 36094; Adotta il seguente regolamento: Albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia 1. L'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia (di seguito: albo, camera) istituito ai sensi dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, modificato dall'articolo 3-quater del decreto-legge del 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1995, n. 480, tenuto presso la sezione separata di cui all' dello statuto dell'Unioncamere approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985, n. 947, contiene le informazioni, comunicabili a chiunque ne faccia richiesta, su: denominazione; data di costituzione; sede legale ed eventuali sedi operative, mezzi di comunicazione; data di iscrizione all'albo; data di estinzione della camera o di revoca dell'iscrizione all'albo; nominativi e funzioni degli amministratori; servizi alle imprese.
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urn:nir:ministero.commercio.estero:decreto:2000-02-15;96#art-1