Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 1 apr 2000
1. La commissione paritetica è composta per metà da rappresentanti dell'amministrazione finanziaria e per metà da rappresentanti della regione o della provincia autonoma; di essa fa parte, altresì, un rappresentante, senza diritto di voto, designato dall'associazione regionale ANCI. 2. Il numero complessivo. dei componenti la commissione non può essere inferiore a quattro nè superiore ad otto, oltre ad un rappresentante designato dall'associazione regionale ANCI, di cui al comma 1. 3. La commissione paritetica è costituita con provvedimento direttore regionale delle entrate. La presidenza della commissione è attribuita ad un dirigente rappresentante della regione o della provincia autonoma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 10 febbraio 2000 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 2000 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 147
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