Art. 7

Art. 7

7 / 10
In vigore dal 12 mag 2000
1. Nell', il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. L'erogazione del finanziamento è disposta in una unica soluzione anticipata per l'intero importo approvato. La restituzione della somma oggetto del finanziamento avviene con tre rate costanti annuali posticipate, comprensive di capitali ed interessi, a decorrere dal 1o gennaio del terzo anno successivo a quello in cui è stata disposta l'erogazione.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:2000-02-10;101#art-7