Art. 5
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In vigore dal 14 apr 2006
1. L'autorizzazione, nonché le richieste di modifica, di estensione, di riduzione o di variazione di qualsiasi natura, sono assoggettate al pagamento di contributi finalizzati alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dall'Autorità:
a) per l'istruttoria delle pratiche;
b) per le verifiche ed i controlli della gestione del servizio e del mantenimento delle relative condizioni.
2. I contributi di cui al comma 1 sono fissati ad anno, compreso quello di decorrenza dell'autoriz-zazione e, salvo quanto previsto per l'avvio dell'attività, sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno; copia dell'attestato di avvenuto pagamento è inviata all'Autorità.
3. Con il decreto di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 261/1999 sono stabiliti:
a) la misura dei contributi e l'aggiornamento degli stessi;
b) le modalità di pagamento ed i relativi termini con riferimento all'avvio dell'attività ed all'attività medesima a regime;
c) la procedura da utilizzare in caso di mancato pagamento.
4. Nei casi di sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione, i contributi versati rimangono acquisiti all'entrata del bilancio dello Stato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2000-02-04;75#art-5