Art. 3 · Procedura per il conseguimento delle autorizzazioni

Art. 3

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Procedura per il conseguimento delle autorizzazioni

In vigore dal 15 apr 2000
1. I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati al conseguimento di una autorizzazione generale o di una autorizzazione generale ad effetto immediato, sono tenuti a presentare all'Autorità, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, una dichiarazione redatta conformemente agli schemi riportati negli allegati 1 e 2 al presente decreto contenenti le necessarie informazioni sul richiedente e sull'attività che si intende svolgere nonché le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla autorizzazione da conseguire. 2. Qualora l'attività sia soggetta ad autorizzazione generale, questa si intende acquisita sulla base dell'istituto del silenzio-assenso ove, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della dichiarazione, non pervenga all'interessato un provvedimento negativo dell'Autorità ovvero la richiesta di chiarimenti o di documenti. 3. In caso di richiesta di chiarimenti o di documenti, il termine di cui al comma 2, rimane sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorità. Il mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta determina la decadenza della domanda. 4. Il servizio di esercizio di casellario privato può essere avviato contestualmente alla presentazione all'Autorità della inerente dichiarazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 5. L'autorizzazione non può essere conseguita se gli amministratori dell'impresa richiedente sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sono sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione. 6. Il conseguimento di autorizzazione da parte di società non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) è subordinato al rispetto del principio di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali. 7. Ogni variazione degli elementi di cui alla dichiarazione ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al conseguimento della autorizzazione, è comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorità la quale, entro i successivi trenta giorni, se ne ravvede l'esigenza, richiede all'interessato, con decisione motivata, la presentazione di una nuova dichiarazione. 8. L'autorizzazione ha una validità non superiore a sei anni, è rinnovabile, previa nuova dichiarazione da presentare almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, e non può essere trasferita a terzi senza preventiva informazione all'Autorità.
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