Art. 2 · Oggetto ed ambito di applicazione

Art. 2

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Oggetto ed ambito di applicazione

In vigore dal 14 apr 2006
1. L'autorità di regolamentazione per il settore postale, individuata nel Ministero delle comunicazioni dall', comma 1, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è detta di seguito "Autorità". 2. Si intendono recepite nel presente regolamento le definizioni contenute nell' del decreto legislativo n. 261 del 1999. 3. Il presente regolamento fissa le disposizioni per il conseguimento delle autorizzazioni per l'offerta al pubblico di servizi non rientranti nel campo di applicazione del servizio postale universale da intendersi quale definito dall' del decreto legislativo n. 261 del 1999, tra i quali i servizi di recapito della posta elettronica ibrida a data od ora certa.

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Pro

urn:nir:ministero.comunicazioni:decreto:2000-02-04;75#art-2