Art. 8
8 / 9Sospensione - revoca - decadenza
In vigore dal 14 apr 2000
1. In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento, ivi compreso quello del versamento dei contributi, la licenza individuale, previa diffida, può essere sospesa fino a trenta giorni.
2. Si procede alla revoca allorquando, a seguito dell'applicazione del comma 1, si verifichi ulteriore inosservanza degli obblighi.
3. La decadenza dalla licenza individuale è pronunciata quando venga meno uno dei requisiti previsti dal presente regolamento.
4. L'Autorità irroga le sanzioni di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 del 1999, indipendentemente dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.
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