Art. 2
2 / 9Procedura di rilascio della licenza individuale
In vigore dal 14 apr 2000
1. I soggetti con sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, interessati all'ottenimento di una licenza individuale, sono tenuti a presentare od a trasmettere, a mezzo di invio raccomandato con avviso di ricevimento, all'Autorità una domanda redatta conformemente allo schema riportato nell'allegato l al presente decreto contenente le necessarie informazioni sul richiedente e sull'attività che si intende svolgere nonché le indicazioni sugli impegni da assumere in relazione alla licenza richiesta.
2. Il termine per il rilascio della licenza individuale o per il rifiuto della stessa è di novanta giorni, decorrenti dal giorno di ricevimento della domanda da parte dell'Autorità, che comunica l'avvio del procedimento istruttorio entro quindici giorni dal ricevimento della domanda.
3. Qualora la domanda non risulti completa, il termine di cui al comma 2 resta sospeso fino al ricevimento di quanto richiesto dall'Autorità. In caso di mancato riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, la domanda si intende rinunciata.
4. L'offerta del servizio non può essere avviata prima del ricevimento della comunicazione del rilascio della relativa licenza individuale.
5. La licenza individuale non può essere rilasciata se gli amministratori della società richiedente risultano condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore ai sei mesi o sottoposti a misure di sicurezza e di prevenzione.
6. Il rilascio di licenza individuale a società non appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE) è subordinato al rispetto del principio di reciprocità, fatte salve le limitazioni derivanti da accordi internazionali.
7. Ogni variazione degli elementi di cui alla domanda ed alla relativa documentazione, che sia intervenuta successivamente al rilascio della licenza individuale, è comunicata, entro trenta giorni dalla avvenuta variazione, all'Autorità la quale, entro i successivi trenta giorni, dispone gli opportuni aggiornamenti della licenza ovvero, con decisione motivata, richiede all'interessato di presentare una nuova domanda di licenza.
8. La licenza individuale ha una validità non superiore a sei anni, è rinnovabile, previa richiesta da presentare almeno tre mesi prima della scadenza, e non può essere ceduta a terzi senza il previo consenso dell'Autorità.
Storico versioni
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