Art. 8 · Graduatoria

Art. 8

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Graduatoria

In vigore dal 25 mar 2000
1. La votazione complessiva di ciascun candidato è data dalla somma dei voti riportati nelle prove di esame e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione. 2. Sulla base del punteggio finale, la commissione forma la graduatoria di merito. 3. Con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso.
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