Art. 7 · Titoli di servizio

Art. 7

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Titoli di servizio

In vigore dal 25 mar 2000
1. Sono ammessi a valutazione i titoli di servizio posseduti nel triennio precedente la data di decorrenza della promozione ad eccezione di quelli previsti dalle lettere d) e g) del successivo comma, per i quali si prescinde da ogni limite di tempo. 2. Le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, sono stabiliti come segue: a) giudizi complessivi del triennio anteriore: fino a punti 15; b) qualità delle funzioni svolte, come dedotte dai rapporti informativi, con particolare riferimento alla specifica competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunta anche in relazione alla sede di servizio: fino a punti 6; c) incarichi e servizi speciali conferiti con specifico provvedimento dell'Amministrazione, che comportino un rilevante aggravio di lavoro e presuppongano una particolare competenza professionale: fino a punti 3; d) diploma di laurea: punti da 2 a 5; e) titoli attinenti alla formazione ed al perfezionamento professionale del candidato, con particolare riguardo al profitto tratto dai corsi professionali: fino a punti 3; f) speciali riconoscimenti: fino a punti 2; g) anzianità nella qualifica di ispettore capo: punti 2 per ciascun anno. Si valuta come anno intero la frazione residua superiore a sei mesi. 3. Nell'ambito delle suddette categorie la commissione esaminatrice determina i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi e per l'attribuzione dei relativi punteggi. Predetermina, altresì, i punteggi da attribuire ai giudizi complessivi presi in considerazione. Tali operazioni vengono riportate nei verbali del concorso. 4. La commissione esaminatrice annota i titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 5. Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divisi per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione. 6. La valutazione dei titoli è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.
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