Art. 3 · Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno

Art. 3

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Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso interno

In vigore dal 25 mar 2000
1. I candidati devono essere in possesso dei requisiti di ammissione prescritti alla data del 31 dicembre dell'anno nel quale si sono verificate le vacanze. 2. È escluso dal concorso, a norma degli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale sospeso cautelarmente dal servizio ed il personale che nel triennio precedente ha riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono". 3. L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti richiesti è disposta, in qualunque momento, con decreto motivato del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
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