Art. 10 · Rinvio

Art. 10

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Rinvio

In vigore dal 25 mar 2000
R i n v i o 1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 1o febbraio 2000 Il Ministro: Diliberto Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2000 Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 71
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urn:nir:ministero.giustizia:decreto:2000-02-01;52#art-10