Art. 4
4 / 7Regolazioni contabili
In vigore dal 31 mar 2000
1. Ai fini della regolazione contabile dei mancati o minori versamenti effettuati dai contribuenti che utilizzano le agevolazioni di cui al presente decreto, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alimenta la contabilità speciale "fondi di bilancio" prevista dall', comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1998, n. 189, con le somme necessarie.
2. Il citato Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato effettua sulla contabilità speciale di cui al comma 1, mensilmente, e comunque prima dell'utilizzo da parte dei beneficiari, il versamento degli importi corrispondenti alle agevolazioni liquidate.
3. La struttura di gestione, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, provvede alla regolazione contabile con le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183.
4. Nel caso in cui le agevolazioni siano fruite su somme di spettanza della regione siciliana tali somme vengono riportate al lordo prima dell'attribuzione alla stessa regione.
Storico versioni
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