Art. 6
6 / 8Cisterne mobili
In vigore dal 19 dic 2017
1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, le cisterne mobili nuove devono soddisfare, per progettazione e funzionamento, le seguenti prescrizioni:
a) i vapori residui devono essere trattenuti nella cisterna mobile dopo lo scarico della benzina;
b) le cisterne mobili che forniscono la benzina alle stazioni di servizio e ai terminali sono progettate e utilizzate in modo che i vapori di ritorno provenienti dagli impianti di deposito presso gli impianti di distribuzione dei carburanti o dei terminali devono essere raccolti e trattenuti nella cisterna. Il sistema di raccolta deve consentire la tenuta dei vapori durante le operazioni di movimentazione. Per i carro-cisterna questa prescrizione trova applicazione solo se essi forniscono la benzina a impianti di distribuzione dei carburanti o terminali in cui è utilizzato il deposito temporaneo dei vapori;
c) salva l'emissione attraverso le valvole di sfiato previste dalla vigente normativa, i vapori menzionati alle lettere a) e b) sono trattenuti nella cisterna mobile sino alla;
d) le cisterne montate su veicoli-cisterna devono essere sottoposte a verifiche triennali della tenuta della pressione dei vapori e del corretto funzionamento delle valvole di sfiato.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano:
a) alle cisterne mobili nuove a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413;
b) a tutte le cisterne mobili preesistenti a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, i veicoli-cisterna collaudati dopo i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere conformi alle specifiche dell'allegato III per il caricamento dal basso.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a tutti i veicoli-cisterna entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Sono esentati dall'obbligo di cui al comma 4 i veicoli-cisterna a scomparti tarati, collaudati a partire dal 1o gennaio 1990, che vengano attrezzati con un dispositivo che garantisca la completa tenuta di vapori in fase di caricamento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:2000-01-21;107#art-6