Art. 4
4 / 8Impianti di deposito presso i terminali
In vigore dal 19 dic 2017
1. Fermi restando gli altri requisiti stabiliti dalla vigente normativa, i nuovi impianti di deposito devono essere conformi per progettazione e funzionamento alle disposizioni tecniche dell'allegato I.
2. Le disposizioni tecniche dell'allegato I si applicano:
a) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 4 novembre 1997, n. 413, per gli impianti nuovi;
b) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli impianti preesistenti, se la quantità movimentata presso un terminale è superiore a 50.000 tonnellate/anno;
c) dal 1o gennaio 2002 agli impianti preesistenti, se la quantità movimentata presso un terminale è superiore a 25.000 tonnellate/anno;
d) dal 1o gennaio 2005 a tutti gli impianti di deposito preesistenti.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:2000-01-21;107#art-4