Art. 3
3 / 8Valori di riferimento
In vigore dal 19 dic 2017
1. Ai fini del presente decreto i valori di riferimento per le perdite di vapori di benzina sono:
a) 0,01 m/m % (massa/massa) della quantità movimentata, per la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento e dal deposito in ogni impianto adibito a tale scopo nei terminali e negli impianti di distribuzione dei carburanti;
b) 0,005 m/m % (massa/massa) della quantità movimentata, per la perdita totale annua di benzina risultante dal caricamento e dallo scaricamento di cisterne mobili nei terminali.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza e fermo restando quanto stabilito dall'articolo 14 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
- Il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2017, n. 183, ha disposto (con l'art. 280, comma 1, lettera n)) che e' abrogato il presente decreto escluse le disposizioni di cui il D.lgs. 152/2006 preveda l'ulteriore vigenza.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.ambiente:decreto:2000-01-21;107#art-3