Art. 8
8 / 8Modalità di versamento delle somme ripartite
In vigore dal 29 apr 2000
1. Le somme da erogare per le finalità di cui all' sono versate dal Fondo all'entrata del bilancio di ciascuna regione, mediante emissione di titoli di spesa. Le regioni, anche mediante convenzioni da stipulare con gli enti di previdenza obbligatoria destinatari della contribuzione, stabiliscono termini e modalità omogenei di rimborso in favore dei datori di lavoro degli importi corrispondenti alla fiscalizzazione degli oneri contributivi e assistenziali concessa in esito all'approvazione del programma.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 gennaio 2000
Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale Salvi
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Amato
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 2000
Registro n. 1 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 66
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2000-01-13;91#art-8