Art. 2 · Interventi ammissibili

Art. 2

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Interventi ammissibili

In vigore dal 29 apr 2000
1. Le risorse del Fondo finanziano, per l'intero importo, le misure di fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro previste dall'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 68 del 1999 e gli oneri derivanti dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro per la responsabilità civile per i disabili tirocinanti di cui al predetto articolo 13, comma 3. Inoltre, le risorse del Fondo finanziano, in concorso con il contributo erogato dal Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della medesima legge, gli interventi di cui al citato articolo 13, comma 1, lettera c).
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