Art. 1
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In vigore dal 29 apr 2000
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che istituisce il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con apposita dotazione finanziaria annuale;
Visto il medesimo articolo 13, comma 1, che attribuisce agli uffici competenti il potere di concedere agevolazioni economiche, nei limiti delle disponibilità del Fondo, ai datori di lavoro che presentano programmi di inserimento lavorativo dei disabili nell'ambito di convenzioni, stipulate con gli uffici medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 11 della citata legge n. 68 del 1999;
Visto, altresì, il comma 8 del citato articolo 13, che stabilisce, a tali fini, la ripartizione fra le regioni delle risorse del Fondo per la concessione delle predette agevolazioni e rimette ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la definizione dei criteri e delle modalità della ripartizione, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 4 novembre 1999;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 dicembre 1999;
Ritenuta, al riguardo, l'opportunità di mantenere la terminologia di "servizio per l'impiego", anziché quella di "Direzione generale", in quanto la prima identifica le nuove strutture preposte al collocamento, per effetto del decentramento amministrativo in materia di mercato del lavoro operato dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 13 gennaio 2000;
Di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Adotta
il seguente regolamento:
Finalità
1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 12 marzo 1999, n. 68, il presente regolamento definisce i criteri e le modalità per la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di seguito denominato "Fondo", istituito dal medesimo articolo 13, comma 4, nonché la disciplina dei procedimenti per la concessione delle agevolazioni previste dal citato articolo 13, comma 1.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.lavoro.e.previdenza.sociale:decreto:2000-01-13;91#art-1