Art. 4
4 / 5Cali di prodotti soggetti ad accisa
In vigore dal 29 mar 2000
1. Le disposizioni di cui agli si applicano, ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, anche ai prodotti soggetti ad accisa. Per gli impianti sottoposti al controllo dell'ufficio tecnico di finanza, il riconoscimento di cui all', comma 4, è effettuato dal direttore del suddetto ufficio.
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