Art. 8
8 / 13Consiglio di amministrazione
In vigore dal 31 mar 2000
1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei membri scelti tra personalità di alta qualificazione scientifica, rispettivamente designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Presidente dell'INFN, dal Presidente dell'INFM, dal rettore dell'Università "La Sapienza" di Roma.
2. Il consiglio può essere integrato da un rappresentante designato da una delle altre istituzioni convenzionate che assicura il maggior contributo finanziario per il funzionamento del Museo.
3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
4. Assiste alle riunioni del consiglio con voto consultivo, il direttore del Museo.
5. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con i voti favorevoli della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.
6. Il consiglio di amministrazione:
a) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
b) adotta i regolamenti di cui all';
c) approva i programmi di ricerca di cui all';
d) impartisce al direttore del museo le linee guida sulla gestione del Museo anche ai fini della fissazione degli orari di visita, della determinazione del prezzo di ingresso e delle relative modalità di riscossione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:2000-01-05;59#art-8