Art. 7 · Presidente

Art. 7

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Presidente

In vigore dal 3 ago 2008
1. Il presidente è nominato fra personalità di alta qualificazione scientifica nel settore della fisica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente, sovrintende alle attività del Centro studi e ricerche, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne stabilisce l'ordine del giorno e cura l'esecuzione delle delibere. 2. Il presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato.... Se dipendente pubblico, con esclusione dei ricercatori e dei professori universitari, è collocato nella posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza; se ricercatore o professore universitario, è collocato in aspettativa, a domanda, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Note all'articolo

  • Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L.2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 4, comma 9-bis) che "Il termine di durata in carica del presidente del Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche, di cui alla legge 15 marzo 1999, n. 62, puo' essere prorogato secondo le modalita' di conferma di cui all'articolo 7, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 5 gennaio 2000, n. 59."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:2000-01-05;59#art-7