Art. 3 · Organizzazione e funzionamento

Art. 3

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Organizzazione e funzionamento

In vigore dal 31 mar 2000
1. L'ente adotta propri regolamenti concernenti l'organizzazione e il funzionamento, l'amministrazione, la finanza e la contabilità, il personale. I regolamenti sono trasmessi al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che li approva, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e previa acquisizione, nel termine perentorio di sessanta giorni, del parere del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro per la funzione pubblica. Decorsi novanta giorni dalla data di ricezione degli atti da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, i regolamenti sono emanati anche in assenza dell'approvazione ministeriale.
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