Art. 12 · Personale

Art. 12

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Personale

In vigore dal 31 mar 2000
1. Il personale scientifico è costituito da professori e ricercatori delle università e da ricercatori delle istituzioni di ricerca convenzionate i quali operano presso il Centro studi secondo le modalità stabilite nelle stesse convenzioni e nel regolamento di funzionamento di cui all', compatibilmente con lo svolgimento dei compiti istituzionali presso gli enti di provenienza e senza oneri aggiuntivi per il Centro studi. 2. La dotazione organica del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è stabilita con i regolamenti di cui all' in misura non superiore a dieci unità ed è articolata in ruoli, livelli e profili professionali, in relazione alle esigenze dell'ente. Le modalità di assunzione e il rapporto di lavoro del personale in organico sono disciplinati dal contratto collettivo di lavoro ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Per i servizi direttivi, tecnici e amministrativi è utilizzato, altresì, personale tecnico e amministrativo comandato dalle istituzioni convenzionate in numero determinato dal regolamento di funzionamento di cui all'. Il predetto personale, se dipendente da pubbliche amministrazioni statali può essere collocato fuori ruolo. 4. Entro i limiti del proprio bilancio l'ente può stipulare contratti per l'assunzione di personale a tempo determinato e a tempo parziale anche ai fini del funzionamento del Museo.
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