Art. 4
4 / 4In vigore dal 3 feb 2000
1. Il dipartimento della navigazione marittima ed interna, unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, si avvale delle comunicazioni oggetto del presente regolamento per accertare la mancata applicazione, in una nave di armatori comunitari, delle condizioni in vigore per le navi di bandiera italiana, ai fini della dichiarazione di inidoneità della nave al servizio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 novembre 1999
Il Ministro: Treu
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 28 dicembre 1999
Registro n. 3 Trasporti e navigazione, foglio n. 73
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-12-25;529#art-4