Art. 3
3 / 4In vigore dal 3 feb 2000
1. L'autorità marittima può, qualora la nave svolga un servizio di linea, esonerare il comandante della nave dalla produzione della documentazione informativa ad ogni arrivo dell'unità. Per servizio di linea si intende una serie di traversate effettuate in modo da assicurare il traffico tra i medesimi porti in base ad un orario pubblicato oppure con traversate regolari o frequenti tali a costituire una serie sistematica evidente.
2. L'autorità marittima provvede alla immediata trasmissione di copia della documentazione informativa di cui all' al Ministero dei trasporti e della navigazione, dipartimento della navigazione marittima ed interna, unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne.
3. Il dipartimento della navigazione marittima ed interna, unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, si avvale nell'espletamento dei compiti previsti dal presente regolamento, e per controlli susseguenti l'entrata in servizio della nave, dell'autorità marittima dei porti interessati dall'impiego programmato della nave di cui all'.
4. Le autorità marittime nei casi di inosservanza delle prescrizioni specificate all' applicano le disposizioni di cui all'articolo 181 del codice della navigazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-12-25;529#art-3