Capo II
Art. 5
5 / 9Consiglio direttivo della scuola
In vigore dal 15 feb 2000
1. La scuola è struttura didattica dell'università, cui contribuiscono le facoltà e i dipartimenti interessati.
L'università o le università convenzionate garantiscono il supporto gestionale e le risorse logistiche, finanziarie e di personale necessarie al funzionamento.
2. Per ciascuna scuola di specializzazione è costituito un consiglio direttivo presieduto da un direttore.
3. Il consiglio direttivo è composto di dodici membri, di cui sei professori universitari di discipline giuridiche ed economiche designati dal consiglio della facoltà di giurisprudenza; due magistrati ordinari, due avvocati e due notai scelti dal consiglio della facoltà di giurisprudenza, nell'ambito di tre rose di quattro nominativi formulate rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura, dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio nazionale del notariato.
4. Il consiglio direttivo è nominato con decreto rettorale ed è validamente costituito con almeno nove dei suoi componenti. Esso dura in carica quattro anni. Il direttore è eletto dal consiglio stesso nel proprio seno tra i professori universitari di ruolo.
5. Nel caso di scuole istituite tra i più atenei ai sensi dell', comma 1, i relativi accordi e convenzioni disciplinano le procedure per la designazione dei docenti universitari di cui al comma 3.
6. Il consiglio direttivo cura la gestione organizzativa della scuola; definisce la programmazione delle attività didattiche; esercita le attribuzioni, in quanto compatibili con gli statuti di autonomia e con i regolamenti didattici di ateneo, previste all'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Storico versioni
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