Art. 5
5 / 10Concessione della garanzia
In vigore dal 23 feb 2000
1. L'ammissibilità alla garanzia è disposta con deliberazione del gestore a seguito dell'esito positivo dell'istruttoria volta all'accertamento dei requisiti soggettivi e alla valutazione della situazione economico-finanziaria dell'armatore ed è subordinata all'esistenza di disponibilità impegnabili a carico del Fondo.
2. Il gestore comunica in forma scritta alla banca e all'armatore l'ammissibilità alla garanzia entro dieci giorni lavorativi bancari successivi alla data di assunzione della deliberazione di cui all', comma 1.
3. Entro sei mesi dalla data di ricevimento della deliberazione di ammissibilità, l'armatore dà comunicazione al gestore dell'avvenuto inizio dei lavori di costruzione o di trasformazione della nave, allegando un'apposita dichiarazione del cantiere e versando una quota del 20 per cento dell'ammontare della commissione di cui all'. Il mancato rispetto dei predetti obblighi comporta per l'armatore la revoca della deliberazione di ammissibilità.
4. Il gestore, una volta ricevuto il versamento della quota della commissione, imputa al Fondo l'operazione dichiarata ammissibile nella misura che sarà da esso stabilita secondo le modalità di cui all'.
5. I lavori sono completati entro il termine di trentasei mesi dalla data di stipula del contratto di costruzione o trasformazione della nave. Tale termine può essere prorogato nei soli eccezionali casi di cui all' del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.
6. Nel diciottesimo mese successivo a quello di inizio dei lavori, l'armatore trasmette una dichiarazione, sottoscritta anche dal cantiere, sullo stato di avanzamento dei lavori.
7. Entro i tre mesi successivi all'erogazione a saldo del finanziamento le banche fanno pervenire al gestore copia del contratto, dell'atto di quietanza, che deve evidenziare la data di ultimazione dei lavori e del piano di ammortamento.
8. La concessione definitiva della garanzia è deliberata dal gestore entro tre mesi dalla data di arrivo della documentazione di cui al comma 7, previa verifica della permanenza dei requisiti di ammissibilità alla garanzia medesima e dell'avvenuta costituzione dell'ipoteca sulla nave.
9. L'efficacia della garanzia decorre dalla data di adozione della deliberazione concessiva, la quale è trasmessa alla banca e all'armatore entro dieci giorni lavorativi bancari successivi a tale data.
10. Le banche comunicano al gestore eventuali variazioni della situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'armatore, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento della sua attività di cui siano venute a conoscenza successivamente alla presentazione della domanda di garanzia.
Storico versioni
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