Art. 10 · Disposizioni finali

Art. 10

10 / 10

Disposizioni finali

In vigore dal 23 feb 2000
1. Il gestore, sulla base del presente regolamento, predispone le necessarie disposizioni operative nell'osservanza della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo criteri di semplificazione amministrativa e di minima onerosità per i soggetti richiedenti. Tali disposizioni sono emanate, su proposta del gestore, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro dei trasporti e della navigazione e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 17 dicembre 1999 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Amato Il Ministro dei trasporti e della navigazione Treu Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 2000 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 98 NOTE
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-12-17;539#art-10