Art. 1
1 / 10Definizioni
In vigore dal 23 feb 2000
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con
IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 261, e, in particolare, l', il quale prevede:
al comma 1, come novellato dall', comma 2, della legge 30 novembre 1998, n. 413, l'istituzione di un Fondo centrale di garanzia per il credito navale (di seguito denominato "Fondo"), destinato alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori connessi o dipendenti dai finanziamenti finalizzati alla costruzione e trasformazione di unità navali e la cui gestione finanziaria, amministrativa e tecnica è affidata ad una banca prescelta dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica mediante procedura di evidenza pubblica ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;
al comma 2, come novellato dall', comma 3, della predetta legge n. 413 del 1998, che possono essere ammessi alla garanzia del Fondo i finanziamenti garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione di unità navali di durata non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello fissato dal consiglio dell'OCSE ovvero a tasso di mercato nei casi in cui il credito non sia assistito da agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre gli oneri degli interessi;
al comma 3, che la garanzia del Fondo può essere accordata alla banca finanziatrice fino ad un massimale del 40 per cento del finanziamento e che nei limiti del massimale la garanzia può essere attivata in misura non superiore al 90 per cento della perdita definitiva;
al comma 4, che le modalità e le condizioni dell'intervento della garanzia del Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999 (parere n. 210/99);
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988 (nota n. 38084 dell'8 novembre 1999);
Adotta
il seguente regolamento:
.
Definizioni
1. Nel presente regolamento l'espressione:
a) "Fondo" indica il Fondo centrale di garanzia per il credito navale istituito ai sensi dell' della legge 31 luglio 1997, n. 261;
b) "gestore" indica la banca cui è affidata la gestione del Fondo;
c) "banca" indica la banca, iscritta all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo lo settembre 1993, n. 385, avente sede legale in uno dei Paesi membri dell'Unione europea;
d) "armatore" indica l'impresa italiana od estera committente dei lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall' del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132;
e) "finanziamenti" indica i finanziamenti - garantiti da ipoteca di primo grado sulla nave che ne è oggetto, concessi da banche ad armatori italiani ed esteri per i lavori, effettuati nei cantieri nazionali, di costruzione e trasformazione delle unità navali previste dall' del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132 - di durata complessiva non superiore a dodici anni dall'ultimazione della nave, di importo non superiore all'80 per cento del prezzo contrattuale e ad un tasso di interesse non inferiore a quello di cui alla risoluzione del consiglio dell'OCSE del 3 agosto 1981 e successive modificazioni od a tasso di mercato, nei casi in cui il credito non sia assistito da altre agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi;
f) "tasso di riferimento" indica i1 tasso di riferimento del credito navale di cui agli del decreto del Ministro del tesoro del 21 dicembre 1994.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-12-17;539#art-1