Art. 2
2 / 18Modalità e termini dell'affidamento delle materie ai commissari esterni e interni
In vigore dal 28 gen 2000
1. Le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, entro il 15 gennaio.
2. È, in ogni caso, assicurata la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della prima e delle seconda prova. Quando la prima prova è affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.
3. L'affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.pubblica.istruzione:decreto:1999-11-08;518#art-2