Art. 5
5 / 7Marcatura
In vigore dal 26 nov 1999
1. Ogni apparecchio galleggiante gonfiabile deve essere marcato in modo indelebile e leggibile con:
a) nome del fabbricante e dell'eventuale importatore;
b) nome o sigla del modello;
c) numero delle persone che è autorizzato a portare;
d) istruzioni d'impiego anche in lingua italiana;
e) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo;
f) mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;412#art-5