Art. 5 · Marcatura

Art. 5

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Marcatura

In vigore dal 26 nov 1999
1. Ogni apparecchio galleggiante gonfiabile deve essere marcato in modo indelebile e leggibile con: a) nome del fabbricante e dell'eventuale importatore; b) nome o sigla del modello; c) numero delle persone che è autorizzato a portare; d) istruzioni d'impiego anche in lingua italiana; e) estremi dell'atto di approvazione del prototipo con dichiarazione di conformità al medesimo; f) mese ed anno della carica della/e bombola/e di gonfiaggio.
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urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1999-09-29;412#art-5